Della legge Zan sull’omotransfobia, o sarebbe meglio dire Disegno di legge Zan, non si parlava più da quando il 4 novembre del 2020 il testo è stato approvato alla Camera con 265 voti favorevoli e 193 contrari (e un astenuto). In quell’occasione il paese si è diviso fra chi esultava, e chi sollevava il dubbio se una legge che punisce, tra l’altro, il linguaggio che può istigare alla discriminazione e alla violenza contro gay, lesbiche, trans possa essere un attacco alla libertà di espressione. Poi l'interesse è sfumato e il Ddl Zan è tornato ora al centro del dibattito dopo l’aggressione subita a febbraio da una coppia di ragazzi nella stazione della metro di Valle Aurelia, a Roma (uno dei due è l'attivista Jean Pierre Moreno), resa nota solo ora, per non intralciare le indagini per identificare l’aggressore. Con questo fatto di cronaca, molti si sono chiesti che fine abbia fatto questa norma la cui approvazione sembrava ormai scontata, una domanda che necessita una risposta.

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Il decreto Zan cos'è

Il Ddl Zan si chiama così perché il suo relatore è il deputato Alessandro Zan, esponente della comunità LGBT italiana che si è distinto per varie battaglie, dal riconoscimento delle coppie di fatto, al garantire le cure ormonali a detenute e detenuti transgender. Il disegno di legge che porta il suo nome, che raggruppa altri disegni di legge precedenti firmati da altri parlamentari, si chiama esattamente “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, una definizione ampia che non si limita a porre sotto il suo ombrello la sola comunità Lgbtqia, ma che nelle prime righe chiarisce tutte quelle definizioni che mettono in crisi la maggior parte di chi non è coinvolto direttamente.

Il DDL Zan cosa prevede

Nel Ddl Zan è specificato infatti che “per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico; per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. E così, ogni declinazione è messa al riparo dai misunderstanding.

Cosa chiede il DDL Zan?

Qualcosa di molto vicino alla legge contro l’omofobia approvata nel 2004 in Francia ma che pone le basi su altre normative già esistenti in Italia, come l’articolo 604-bis del codice penale (“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”), l’articolo 604-ter (che prevede “l’aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa”). Con l’approvazione in Senato, ci sarebbe quindi l’istituzione in Italia di alcuni nuovi reati, l’istituzione di una giornata nazionale contro le discriminazioni (il 17 maggio) e lo stanziamento di quattro milioni di euro all’anno per iniziative di contrasto al fenomeno. Le pene previste per chi violerà questa legge sono severe: dalla reclusione fino a un anno e 6 mesi (o una multa fino a 6.000 euro) per chi istiga o commette atti di discriminazione contro le categorie citate, fino ai 4 anni di reclusione per chi partecipa o favorisce le organizzazioni, le associazioni, i movimenti, i gruppi che hanno lo scopo, o uno degli scopi, nell’incitamento alla discriminazione o alla violenza sulle suddette categorie.

Perché la legge Zan è ferma in Senato?

Per le resistenze di chi teme che si trasformi in un divieto di critica totale di ogni attività Lgbtqia, ma anche per qualche riga in cui (detto semplicemente) si specifica il rispetto dell’art 21 della Costituzione, cosa scontata perché nessuna legge ordinaria o straordinaria può violare la Costituzione, e che quindi risulta pleonastico. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.